FAMIGLIA DEI CERAIOLI DI SAN GIORGIO
ARTICOLO UNO: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.
Sin dal Due Ottobre Millenovecentosettantuno è costituita in Gubbio, tra i Ceraioli di San Giorgio, l’Associazione di promozione sociale denominata “FAMIGLIA DEI CERAIOLI DI SAN GIORGIO” (nel seguito soltanto Famiglia o Associazione).
La sede sociale della Famiglia è ubicata in Gubbio, Via Cri-stini 7.
L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispet-to della libertà e dignità degli associati.
L’associazione non ha finalità di lucro.
L’ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
La durata dell’Associazione è illimitata.
E’ prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E’ inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO DUE: SCOPI E OGGETTO SOCIALE.
La Famiglia si prefigge di promuovere, tramite la partecipa-zione dei propri soci alla vita della comunità regionale e della Città di Gubbio, lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale sia a favore degli associati che di ter-zi e finalizzate:
a) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico e ambientale della tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio e delle tradizioni locali;
b) all'attuazione dei principi della pace, della libertà, della tolleranza, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
c) a Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
d) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue e-spressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramen-to degli stili di vita, della condizione fisica e psichica delle persone nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla solidarietà con il prossimo mediante l’aiuto ai debo-li, il soccorso ai bisognosi, e simpatia verso i sofferenti;
h) alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
i) al conseguimento di altri scopi previsti per le associazio-ni di promozione sociale.
Per la realizzazione dei propri scopi e, comunque, di inte-ressi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
a) riunire tutti coloro che in vari aspetti sono coinvolti nella tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio (in seguito sol-tanto Ceraioli) e i simpatizzanti del Cero di San Giorgio raf-forzando nei soci lo spirito di umanità, di fraternità e di solidarietà ceraiola collegati alla Festa dei Ceri ed alla cultura e alla storia di Gubbio;
b) salvaguardare i valori secolari, siano essi sacri o profa-ni, e la tradizione della Festa dei Ceri, facendone conoscere e rispettare la storia, con particolare attenzione a quella del Cero di San Giorgio;
c) contribuisce a tutelare, custodire e valorizzare il cero di San Giorgio nelle Sue componenti.
d) raccogliere e conservare il materiale storico, fotografico, letterario ed artistico del Cero o collegato al culto di San Giorgio o alla festa dei Ceri in generale;
e) promuovere attività culturali quali mostre, convegni, tavo-le rotonde ed editoriali, etc.
f) onorare e stimare i vecchi ed appassionati ceraioli di San Giorgio;
g) raccogliere, nell’albo d’onore, i nomi di coloro che in o-gni tempo abbiano ben meritato nel Cero;
h) guidare i giovani e i giovanissimi ceraioli alla nobile ar-te del cero; inculcando in loro valori, passione nonché la fierezza di essere “ceraioli di San Giorgio”;
i) Promuovere, divulgare e praticare i principi Cavallere-schi di Fraternità, Carità, Coraggio, Giustizia, Tolleran-za, Sincerità, e Spirito di Sacrificio qualità che precedono le più valorose azioni dell’uomo, e che hanno ispirato e ca-ratterizzato la vita e le nobili gesta di San Giorgio.
j) promuovere la tutela, il recupero e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico anche non vincolati dal-le leggi speciali in materia;
k) attivare concrete iniziative, durature o occasionali, per favorire riunioni e svaghi per i ceraioli di San Giorgio e le loro famiglie.
l) onorare la memoria dei Ceraioli defunti.
m) collaborare con il Comune di Gubbio, l’Università dei Mura-tori e Scalpellini, le altre Famiglie Ceraiole, l’Associazione Maggio Eugubino, le autorità religiose, gli enti, le associa-zioni e le istituzioni pubbliche e private, che perseguano le stesse od analoghe finalità della Famiglia, per meglio esal-tare e tramandare alle future generazioni i valori della Festa dei Ceri.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell’opera prestata dai propri asso-ciati in forma volontaria, libera e gratuita.
ARTICOLO TRE: COMPITI E ADEMPIMENTI.
La famiglia è custode e garante delle delibere dell’assemblea dei ceraioli.
L’ASSEMBLEA DEI CERAIOLI è sovrana su tutti gli aspetti della corsa del cero di San Giorgio nel rispetto dei documenti sto-rici e delle tradizioni ceraiole.
La famiglia custodisce detti documenti (delibere) che indivi-duano le norme comportamentali per i Ceraioli, nonché regola-mentano l’organizzazione del Cero per la Festa del Quindici Maggio, che si celebra in onore e gloria di S.Ubaldo, e per la crescita morale e umana del popolo Ceraiolo.
Canonizzazione di S. Ubaldo. Il Cinque di Marzo ricorre l’anniversario della canonizzazione del Vescovo S. Ubaldo. La Famiglia partecipa in forma ufficiale alle solenni celebrazio-ni organizzate dalla Diocesi.
Processione del Cristo Morto. In occasione della Procesione del Cristo Morto la Famiglia si impegna ad offrire alla Ve-nerabile Confraternita di Santa Croce della Foce, una Grande Torcia votiva che verrà portata in Processione da un nostro associato.
Festa di S. Giorgio. Il Ventitre di Aprile si celebra solen-nemente, secondo la riconosciuta liturgia cristiana, la Festa di San Giorgio Martire. Oltre ad onorare le tradizionali funzioni che la Chiesa celebra nell’occasione, la famiglia farà celebrare dal proprio cappellano, con solennità, una S. Messa nella Chiesa di Santa Maria de’ Servi (conosciuta anche come Santa Maria al Corso), celebrazione che terminerà con la Corale Preghiera del Ceraiolo. La Famiglia provvede, altresì, all’addobbo dell’altare consacrato a San Giorgio.
Investitura del Capodieci. Si celebra presso la Chiesa della Beata Vergine delle Grazie (conosciuta anche come Seconda Cap-pelluccia al Monte Ingino), dal Millenovecentottanta dedicata anche a San Giorgio, la Santa Messa che terminerà con l’investitura ufficiale del Capodieci dell’anno al quale ver-ranno ivi consegnati, lo Stendardo e lo Stemma che La fa-miglia custodisce in unici esemplari.
Inoltre verrà consegnata al Capocetta dell’anno, la Cetta ed il Martello che batterà la cavija il Quindici Maggio; Cetta e Martello sono Custoditi dalla Famiglia in unici esem-plari. Verranno inoltre presentati i Capodieci del Cero Mezza-no e del Cero Piccolo.
Al termine della cerimonia i convenuti festeggeranno in “al-legrezza”.
Discesa dei Ceri. La prima Domenica di maggio i Ceri vengono “portati” in città. La Famiglia promuove iniziative atte alla celebrazione della significativa giornata.
Pranzo dei Vecchi Ceraioli. Nel periodo intermedio tra la Prima domenica di maggio e la vigilia della Festa dei Ceri, con data da stabilirsi di volta in volta, la famiglia organiz-za il tradizionale Pranzo dei ceraioli anziani, momento convi-viale toccante e di grande unione tra gli anziani ceraioli di San Giorgio, Sant’Ubaldo, e Sant’Antonio .
Vigilia della Festa dei Ceri. La Famiglia, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità locali, predispone quanto è necessario per far vivere ai Ceraioli, in allegrezza e con devozione, l’attesa della “Grande Festa”.
Festa dei Ceri. Il Quindici Maggio la Famiglia, per un sempre maggior decoro della “Grande Festa” e nel rispetto delle Sue tradizioni, collaborando con l’Amministrazione Comunale, con l’Università dei Muratori, con le Associazioni Cittadine e con le altre Famiglie Ceraiole, cura l’aspetto organizzativo della Festa dei Ceri nei suoi più significativi momenti folkloristi-ci (distribuzione del mazzolino dei fiori, sfilata dei Ceraio-li, addobbo della città ecc….). In particolare provvede ad or-ganizzare la Taverna dei Sangiorgiari e l’accoglienza, in es-sa, dei Ceraioli e della popolazione.
Gli stessi compiti vengono svolti dalla Famiglia anche per la Festa dei Ceri Mezzani e dei Ceri Piccoli.
Solennità di S. Ubaldo. Il Sedici Maggio la Famiglia parte-cipa, alle solenni funzioni Civili e Religiose in onore di S. Ubaldo, Cittadino, Vescovo e Patrono di Gubbio.
La Famiglia provvede alla manutenzione ordinaria della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie (conosciuta anche come Secon-da Cappelluccia al Monte Ingino), dal Millenovecentottanta de-dicata anche a San Giorgio, in modi e termini da concordarsi con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’immobile.
La taverna di San Giorgio è il luogo di ritrovo e comunione di tutti i ceraioli, soci e non soci. E’ facoltà delle singole manicchie poterne richiedere l’utilizzo con finalità statuta-rie, previa approvazione del comitato direttivo.
Il comitato direttivo decide sugli addobbi ed allestimenti interni.
La famiglia si occupa inoltre di gestire tutte le iniziative che si renderanno utili e necessarie per il raggiungimento de-gli scopi sociali.
ARTICOLO QUATTRO: STEMMA, GONFALONE E STENDARDO.
Lo stemma della Famiglia raffigura San Giorgio a cavallo, con la torre campanaria del Palazzo dei Consoli sullo sfondo, rac-chiuso in una corona contenente la dicitura: “FAMIGLIA DEI CE-RAIOLI DI SAN GIORGIO”.
La Famiglia è rappresentata in tutte le manifestazioni da un Gonfalone.
Il Gonfalone è di colore azzurro e vi è raffigurato lo Scudo sormontato da L’Elmo Piumato color argento.
Sullo scudo attraversato dalla Lancia del Santo è raffigurata una Lonza.
Il gonfalone simbolizza l'unione di tutti i ceraioli, sparsi per il mondo, in un'unica famiglia, di cui rappresenta l'idea-le unità.
Il gonfalone è custodito nella sede della Famiglia e sarà pre-sente alle solenni cerimonie della Famiglia e manifestazioni civili e religiose legate alla festa dei Ceri.
Esso potrà essere presente in tutti quegli eventi straordinari deliberati dagli organi statutari.
Potrà inoltre su iniziativa ed impegno delle singole manic-chie, essere presente, alle onoranze funebri dei Ceraioli, dei soci o dei cittadini benemeriti.
La famiglia custodisce in unici esemplari, lo Stendardo del Capodieci e lo Stemma del Capodieci, desritti nel documento conservato negli archivi della Famiglia.
ARTICOLO CINQUE: MEZZI FINANZIARI.
La Famiglia trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internaziona-li;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-che di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma pre-cedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il Primo Gennaio ed il Trentuno Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario con-suntivo e preventivo annuale e di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Giugno.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favo-re di attività istituzionali statutariamente previste.
È statutariamente previsto il divieto di distribuire e divi-dere in nessun caso fra gli associati, anche in modo indiretto , utili o avanzi di gestione, proventi delle attività, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO SEI: SOCI.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i sog-getti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
Possono far parte della Famiglia tutti i ceraioli di San Gior-gio, senza alcuna distinzione di età e di sesso.
I soci si distinguono in:
- Fondatori;
- Ordinari;
- Sostenitori o Benemeriti;
- Onorari
Tra le varie tipologie di soci non vi è disparità di tratta-mento.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno dirit-to all’elettorato attivo e passivo.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti all’associazione e verso l’esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, pro-bità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e del-le linee programmatiche in esso contenute.
I Soci Fondatori sono rappresentati dai firmatari dell’Atto Costitutivo della Famiglia stipulato in Gubbio il Due di Ot-tobre del Millenovecentosettantuno.
I Soci Ordinari sono tutti i ceraioli di San Giorgio che ab-biano fatto richiesta di adesione, previo pagamento di una quota di iscrizione annua stabilita dal Comitato Direttivo della Famiglia.
I Soci Sostenitori o Benemeriti sono tutti coloro – persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private – che contribuiscono alla vita della Famiglia sotto qualsiasi forma. Sono nominati dal Comitato Direttivo della Famiglia.
I Soci Onorari sono quei ceraioli, amici o simpatizzanti, che si siano particolarmente distinti per meriti e virtù in favore della Famiglia, dandole lustro con azioni socialmente rilevan-ti, sia da un punto di vista intellettuale che artistico e culturale, nonché con atti di grande liberalità. Sono nominati dal Comitato Direttivo della Famiglia.
ARTICOLO SETTE: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE SOCI.
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di appo-sita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato diretti-vo: gli eventuali dinieghi debbono essere motivati.
Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno Due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per anni Tre;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
d) indegnità, accertata dal collegio dei Probiviri e delibe-rata dal Comitato Direttivo della Famiglia.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Il socio rinunciatario o escluso non ha diritto alla restitu-zione delle quote associative versate né potrà in alcun caso richiedere tutto o parte del patrimonio sociale comunque co-stituito.
E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo asso-ciativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ARTICOLO OTTO : DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associati-vi.
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente artico-lo.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazio-ne;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) ad accedere ai documenti, alle delibere, ai rendiconti ed ai registri dell’Associazione
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associa-zione.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.
ARTICOLO NOVE: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci
b) il Comitato direttivo o Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei revisori
d) il Collegio dei probiviri
e) il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito
ARTICOLO DIECI: L’ASSEMBLEA.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. (principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile)
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L'Assemblea ordinaria organizza tutta l'attività dell'Associa-zione in relazione agli scopi fissati ed in particolare:
a) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;
b) nomina i componenti del Comitato direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e dei Collegio dei probiviri;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazio-ni;
d) delibera l'esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comi-tato Direttivo almeno una volta all'anno, per l’approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario consuntivo e pre-ventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli asso-ciati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associa-zione.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo, eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o pubblici manifesti o lettera, con preavviso di alme-no Quindici giorni, contenenti ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
La convocazione può avvenire anche mediante affissione di av-viso nella sede sociale; in tale caso è previsto un preavviso di almeno un mese.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappre-sentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordina-ria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, (la metà più uno) eccezion fatta per la deliberazio-ne riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni possono avvenire per acclamazione, per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.
La forma di votazione sarà ogni volta determinata dall’Assemblea per alzata di mano.
La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria quando l’oggetto della deliberazione riguardi una persona fisica.
......
ARTICOLO TREDICI: IL PRESIDENTE.
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Asso-ciazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro anziano.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comi-tato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chie-dendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
Al Presidente dell’associazione compete sulla base delle di-rettive emanate dall’Assemblea e dal Comitato direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività com-piuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali, per motivi di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Comitato Diret-tivo per la ratifica del suo operato.
ARTICOLO QUATTORDICI: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei probiviri è composto da Sei membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.
Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richie-sta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli So-ci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimen-ti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risolu-zione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associa-zione, se concordemente richiesto dalle parti, e il suo arbi-trato è inappellabile.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleg-gibili.
ARTICOLO QUINDICI: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e può essere integrato da due membri supplenti; è eletto dall’assemblea generale dei soci e ad essa risponde del suo operato.
Nel suo seno, il Collegio dei Revisori elegge un Presidente ed un Segretario, al quale viene affidata la stesura dei verbali.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche all’interno della Famiglia.
Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'As-sociazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali il Collegio presenta la relazione annuale sul bilancio consun-tivo.
I Revisori possono partecipare anche alle riunioni del Consi-glio della Famiglia e dei vari Comitati, con solo voto con-sultivo.
ARTICOLO SEDICI: LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene e conserva libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Ade-renti all’Associazione.
I libri dell’Associazione, le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti sono consultabili dai soci che ne facciano motivata istanza.
ARTICOLO DICIASSETTE: SCIOGLIMENTO.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devolu-zione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, convocati in assemblea straordi-naria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione no-mina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In tutti i casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è previsto l’obbligo di devolvere il patrimo-nio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla leg-ge.
ARTICOLO DICIOTTO: NORME FINALI.
Qualsiasi carica ricoperta all’interno della Famiglia non dà diritto a compensi di alcuna natura.
Tutte le cariche sociali, con esclusione di quelle di consi-gliere e di proboviro, non potranno essere ricoperte per più di due mandati consecutivi; per una ulteriore nomina dopo la seconda, dovranno trascorrere non meno di tre anni.
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fà riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.