Lo statuto

ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE, DURATA.

Sin dal 1971 è costituita in Gubbio, tra i ceraioli di San Giorgio, l’associazione di promozione sociale denominata “Famiglia dei  ceraioli di san Giorgio”, in seguito soltanto Famiglia o associazione.

La sede Legale della Famiglia è ubicata  a Gubbio in via Cristini nr. 7.

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’associazione non ha finalità di lucro.

L’ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

La durata dell’associazione è illimitata.

E’ prevista la disciplina  uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative  volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 2 - SCOPI E OGGETTO SOCIALE

La Famiglia si prefigge di promuovere, tramite la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale e della Città di Gubbio, lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale sia a favore degli associati che di terzi e finalizzate:

- alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico e ambientale della tradizionale festa dei ceri di Gubbio e delle tradizioni locali;

- all’attuazione dei principi della pace, della libertà, della tolleranza, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli del mondo;

- a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo;

- allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

- allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;

- alla solidarietà con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi e simpatia verso i sofferenti;

- al conseguimento di altri scopi previsti per le associazioni di promozione sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi e, comunque, di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

- riunire tutti coloro che in vari aspetti sono coinvolti nella tradizionale Festa dei Ceri di Gubbio (in seguito soltanto ceraioli) e i simpatizzanti del Cero di san Giorgio rafforzando nei soci lo spirito di umanità, di fraternità, e di solidarietà ceraiola collegati alla  festa dei ceri ed alla cultura, ed alla storia di Gubbio;

- salvaguardare i valori  secolari, siano essi sacri o profani, e la tradizione della festa dei ceri, facendone conoscere  e rispettare la storia, con la particolare attenzione a quella del cero di San Giorgio;

- contribuisce a tutelare, custodire e valorizzare il cero di San Giorgio nelle sue componenti;

- raccogliere e conservare il materiale storico, fotografico, letterario ed artistico del cero o collegato al culto di San Giorgio o alla festa dei ceri in generale;

- promuovere attività culturali quali mostre, convegni, tavole rotonde ed editoriali, etc.;

- onorare e stimare i vecchi e stimati ceraioli di san Giorgio;

- raccogliere nell’albo d’onore i nomi di coloro che in ogni tempo abbiano ben meritato nel cero;

- guidare i giovani e giovanissimi ceraioli alla nobile arte del cero, inculcando in loro valori passione nonché la fierezza di essere ceraioli di san Giorgio;

- promuovere, divulgare, e praticare i principi cavallereschi di fraternità, carità, coraggio, giustizia, tolleranza, sincerità e spirito di sacrificio, qualità che precedono le più valorose azioni dell’uomo e che hanno ispirato e caratterizzato la vita e le nobili gesta di san Giorgio;

- promuovere la tutela, il recupero e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico anche non vincolati dalle leggi speciali in materia;

- attivare concrete iniziative, durature o occasionali, per favorire riunioni e svaghi per i ceraioli di San Giorgio e le loro famiglie;

- onorare la memoria dei Ceraioli defunti;

- collaborare con il comune di Gubbio, l’Università dei Muratori e Scalpellini, le altre famiglie ceraiole, l’Associazione Maggio Eugubino le autorità religiose, gli enti, le associazioni e le istituzioni pubbliche e private che perseguano le stesse od analoghe finalità della Famiglia, per meglio esaltare e tramandare alle future generazioni i valori della festa dei ceri.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera prestata dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

 

ART. 3 - COMPITI E ADEMPIMENTI

La Famiglia è custode e garante delle delibere dell’Assemblea dei ceraioli.

L’ASSEMBLEA DEI CERAIOLI spontanea, da non confondersi con l’Assemblea dei Soci,  è sovrana su tutti gli aspetti della corsa del cero di San Giorgio nel rispetto dei documenti storici e delle tradizioni ceraiole.

La Famiglia custodisce detti documenti (delibere) che individuano le norme comportamentali per i ceraioli, nonché regolamentano l’organizzazione del cero per la festa del 15 Maggio che si celebra in onore e gloria di S.Ubaldo. La Famiglia partecipa in forma ufficiale alle solenni celebrazioni organizzate dalla Diocesi:

- PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO. In occasione della processione del Cristo Morto la Famiglia si impegna ad offrire alla Venerabile confraternita di Santa Croce della Foce, una grande torcia votiva che verrà portata in processione da un membro del Comitato Direttivo ovvero da un socio delegato dallo stesso organo direttivo;

- COMMEMORAZIONE DEI CERAIOLI E CERAIOLE DEFUNTI. Da celebrarsi presso la chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso) con S. Messa il 22 Aprile vigilia della celebrazione Liturgica di San Giorgio e/o il 3 Novembre giorno in cui la tradizione, narra che i resti mortali di Giorgio - che da Lydda erano stati riportati in un castello a cinque miglia da Tolemaide di Fenicia - tornarono nella città palestinese il 3 novembre del 326, nel ventiduesimo anno dell'impero di Costantino e a trentotto anni dalla morte del Martire, per volere della cittadinanza che intendeva così impreziosire, con le reliquie del santo, la Basilica che Costantino aveva fatto costruire in quello stesso anno sul luogo dove Giorgio aveva offerto la sua vita; 

- FESTA DI S.GIORGIO. Il 23 Aprile si celebra solennemente, secondo la riconosciuta liturgia cristiana, la festa di San Giorgio Martire.

Le celebrazioni hanno inizio la mattina del 23 Aprile, con la recita dei salmi e delle lodi  presso la chiesa della Beata Vergine delle Grazie (Seconda Cappelluccia) dal 1980 dedicata anche a San Giorgio.  Oltre ad onorare le tradizionali funzioni che la Chiesa celebra nell’occasione, la Famiglia farà celebrare dal proprio cappellano con solennità, una S. messa nella chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso), celebrazione che terminerà con la corale preghiera del ceraiolo. La Famiglia provvede altresì all’addobbo dell’altare consacrato a San Giorgio;

- INVESTITURA DEL CAPODIECI. Si celebra il 23 Aprile solennemente, in occasione della riconosciuta liturgia cristiana, della festa di San Giorgio Martire presso la chiesa di Santa Maria dè Servi (Santa Maria al Corso). La Santa Messa terminerà con l’investitura ufficiale del Capodieci dell’anno al quale verranno ivi consegnati, lo stemma e lo stendardo che la Famiglia custodisce in unici esemplari. Verranno inoltre presentati i Capodieci del cero mezzano e del cero piccolo. Al termine della cerimonia i convenuti festeggeranno in “allegrezza”;

- DISCESA DEI CERI. La prima domenica di Maggio i ceri vengono "portati" in città. La Famiglia promuove iniziative atte alla celebrazione della significativa giornata;

- PRANZO DEI VECCHI CERAIOLI. Nel periodo intermedio tra il Primo giorno di Maggio e la vigilia della Festa dei ceri, con data da stabilirsi di volta in volta, la Famiglia organizza il tradizionale pranzo dei ceraioli anziani, momento conviviale toccante e di grande unione tra gli anziani ceraioli di san Giorgio, Sant’Ubaldo, e Sant’Antonio;

- VIGILIA DELLA FESTA DEI CERI. La Famiglia, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità locali, predispone quanto è necessario per far vivere ai ceraioli in "allegrezza" e con devozione, l’attesa della Grande Festa;

- FESTA DEI CERI. IL QUINDICI MAGGIO.  La Famiglia, per un sempre maggior decoro della Grande Festa e nel rispetto delle sue tradizioni, collaborando con l’amministrazione Comunale, con l’Università dei Muratori, con le associazioni cittadine e con le altre famiglie  ceraiole, cura, in base a quanto stabilito dagli enti preposti all’organizzazione della Festa ovvero all’interno di eventuali disposizioni quadro emanate dagli stessi, alcuni aspetti complementari e propedeutici della Festa dei Ceri nei suoi più significativi momenti folkloristici (distribuzione del mazzolino, sfilata dei ceraioli, addobbo della città, ecc …).

In particolare provvede ad allestire la Taverna dei Sangiorgiari e l’accoglienza in essa, dei ceraioli e della popolazione. Gli stessi compiti vengono svolti dalla Famiglia anche per la festa dei ceri mezzani e dei ceri piccoli.

La Famiglia non si occupa in nessun caso degli aspetti organizzativi della corsa (ovvero di tutti gli elementi inerenti i momenti in cui i ceraioli e le persone che assistono alla Festa, sono coinvolti in forma diretta o per partecipazione emotiva alle fasi della Festa ricomprese temporalmente a titolo esemplificativo ancorché non totalmente esaustivo, dall’accesso in Piazza Grande della “sfilata” fino al ritorno dei Santi presso la Chiesa di San Francesco della Pace (detta “dei Muratori”)  che spettano e sono per  tradizione  di pertinenza strettissima DELL’ASSEMBLEA DEI CERAIOLI.

Detta Assemblea spontanea, da non confondersi con l’Assemblea dei Soci, è sovrana su tutti gli aspetti della corsa del cero di San Giorgio nel rispetto dei documenti storici e delle tradizioni ceraiole;

- SOLENNITA’ DI S. UBALDO. Il sedici maggio la Famiglia  partecipa, alle solenni funzioni civili e religiose in onore di S. Ubaldo, cittadino, Vescovo e Patrono di Gubbio.

La Famiglia provvede alla manutenzione ordinaria della chiesa della Beata Vergine delle Grazie in modi e termini da concordarsi con l’amministrazione Comunale, proprietaria dell’immobile;

- LA TAVERNA DI S.GIORGIO è il luogo di ritrovo e comunione di tutti i ceraioli, soci e non soci. E’ facoltà delle singole Manicchie poterne richiedere l’utilizzo con finalità statutarie, previa approvazione del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo decide sugli addobbi ed allestimenti interni.

La Famiglia si occupa inoltre di gestire tutte le iniziative che si renderanno utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

ART. 4 -  STEMMA, GONFALONE E STENDARDO

Lo stemma della Famiglia raffigura San Giorgio a cavallo, con la torre campanaria del Palazzo dei consoli sullo sfondo, racchiuso in una corona contenente la dicitura “FAMIGLIA DEI CERAIOLI DI SAN GIORGIO”.

La Famiglia è rappresentata in tutte le manifestazioni da un gonfalone. Il gonfalone è di colore azzurro e vi è raffigurato lo scudo sormontato da l’Elmo piumato color argento.

Sullo scudo attraversato dalla lancia del Santo è raffigurata la Croce, i contorni riportano  i decori del Cero di San Giorgio.

Sono inoltre riportati la dicitura "Famiglia dei Ceraioli di San Giorgio" e lo stemma della città di Gubbio  ripreso dal Cero.

Il  gonfalone simbolizza l’unione di tutti i ceraioli sparsi per il mondo, in un’unica Famiglia, di cui rappresenta l’ideale unità.

Il gonfalone è custodito nella sede della Famiglia  e sarà presente alle solenni cerimonie della Famiglia e manifestazioni civili e religiose legate alla festa dei ceri. Esso potrà essere presente in tutti quegli eventi straordinari deliberati dagli organi statutari.

Potrà inoltre su iniziativa ed impegno delle singole Manicchie, essere presente, alle onoranze funebri dei ceraioli, dei soci o dei cittadini benemeriti.

La Famiglia custodisce in unici esemplari, lo stendardo del capodieci e lo stemma del capodieci, descritti nel documento conservato negli archivi della Famiglia.

 

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

La Famiglia trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni  pubbliche;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,  anche attraverso  lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi siano essi persone fisiche che giuridiche che altre entità soggettive;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito  fra i soci  né durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo Gennaio ed il trentuno Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di giugno. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.  Il rendiconto approvato viene pubblicato nel sito internet della Famiglia.

E’ statutariamente previsto il divieto di distribuire e dividere in nessun caso tra gli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, proventi delle attività, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 6 -  SOCI

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Possono far parte della Famiglia tutti i ceraioli di San Giorgio  e non ceraioli che si riconoscono nei valori e nelle disposizioni del presente Statuto, senza alcuna distinzione di età e sesso.

I soci si distinguono in:

- Fondatori;

- Ordinari;

- Sostenitori o benemeriti;

- Onorari.

Tra le varie tipologie di soci non vi è disparità di trattamento.

Tutti i soci, maggiorenni, ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il settimo giorno successivo la data di convocazione, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Per i soci morosi è prevista la sola facoltà di partecipazione all’Assemblea con solo diritto di intervento senza diritto di voto.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti all’Associazione e verso l’esterno deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

I SOCI FONDATORI sono rappresentati dai firmatari dell’atto costitutivo della Famiglia stipulato in Gubbio il due di ottobre del millenovecentosettantuno.

I SOCI ORDINARI sono tutti i ceraioli di san Giorgio e i simpatizzanti che abbiano provveduto al rinnovo annuale tramite pagamento delle quote associative annuali ovvero coloro che, in regola con il pagamento per l’anno precedente, non hanno ancora rinnovato (morosi).

Sono altresì soci coloro i quali abbiano ottenuto l’approvazione dal Consiglio Direttivo circa la richiesta di adesione all’associazione contestuale al pagamento della quota annuale per la prima annualità.

La quota annuale è fissata con delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per i soci morosi, si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.

I SOCI SOSTENITORI O BENEMERITI sono tutti coloro - persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private – che contribuiscono alla vita della Famiglia sotto qualsiasi forma. Sono nominati dal Comitato Direttivo della Famiglia.

I SOCI ONORARI sono quei ceraioli, amici o simpatizzanti, che si siano particolarmente distinti per meriti e virtù in favore della Famiglia, dandole lustro con azioni socialmente rilevanti, sia da un punto di vista intellettuale che artistico e culturale, nonché con atti di grande liberalità.  Sono nominati dal Comitato Direttivo della Famiglia.

 

ART. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE SOCI

L’ammissione a socio è subordinata a richiesta formulata dall’interessato implicita nel pagamento della quota annuale da effettuarsi per i soggetti nuovi richiedenti entro il 30 aprile di ogni anno.

Sulle richieste si pronuncia il Comitato Direttivo: gli eventuali dinieghi debbono essere motivati ed implicano la restituzione della quota versata dal richiedente.

Sulla pronuncia del Comitato Direttivo vige il principio del silenzio assenso oltre il trentesimo giorno dalla richiesta decorso il quale in mancanza di diniego la richiesta si presume approvata.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

1) comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;

2) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

3) indegnità, accertata dal collegio dei  probiviri e deliberata dal Comitato Direttivo della Famiglia.

È prevista esclusione automatica e senza obbligo di contestazione per il socio moroso che non regolarizzi il pagamento della quota annuale entro il 30 giugno ovvero entro la data dell’Assemblea di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Per tali soci l’esclusione non si configura a titolo definitivo in quanto è possibile a decorrere dall’anno successivo formulare nuova richiesta di adesione nelle modalità previste dal presente articolo.  Tale previsione è circoscritta ai soli soci iscritti all’albo soci tra i soci ordinari.

Prima di procedere all’esclusione ai sensi dei punti “1”,“2”,”3” , devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il socio rinunciatario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né potrà in alcun caso richiedere tutto o parte del patrimonio sociale comunque costituito.

E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;

3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

I soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) ad accedere ai documenti, alle delibere, ai rendiconti ed ai registri dell’associazione secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

 

ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo o Consiglio Direttivo;

c) il collegio dei Revisori o revisore unico;

d) il collegio dei probiviri;

e) Il Consiglio dei Capodieci;

f) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

ART. 10 -  L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.(principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 del codice civile).

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria organizza tutta l’attività dell’associazione in relazione agli scopi fissati ed in particolare:

1) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;

2) nomina  e revoca i componenti del Comitato Direttivo, del collegio dei Revisori dei conti o revisore Unico e del collegio dei probiviri;

3) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

4) delibera l’esclusione dei soci a norma dell’art. 7;

5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L’Assemblea ordinaria  viene convocata da Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale economico finanziario consuntivo e preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il collegio dei Revisori o  revisore Unico  o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o pubblici manifesti o lettera, con preavviso di almeno quindici giorni, contenti ordine del giorno, luogo, data, ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche mediante affissione di avviso nella sede sociale; in tal caso è previsto un preavviso di almeno un mese.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona  o per delega tutti i soci. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata  almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (la metà più uno) eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati presenti.

Le votazioni possono avvenire per acclamazione, per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà ogni volta determinata dall’Assemblea per alzata di mano.

La votazione per scrutinio segreto è obbligatoria quando l’oggetto della deliberazione riguardi una persona fisica.

 

ART. 11 - IL COMITATO (O CONSIGLIO) DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo della Famiglia è composto da dodici membri eletti in base alla seguente modalità:

1) Ogni Manicchia come definita dall’art. 12 elabora una lista di soggetti,da sottoporre all’Assemblea dei soci per ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci riferibili alla stessa Manicchia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2) I soci in sede di Assemblea ordinaria provvedono ad esprimere due preferenze libere tra gli appartenenti alle sei liste;

3) Vengono  elette automaticamente la prime due persone che per ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

4) Qualora le suddette liste, elaborate dalle singole Manicchie non raggiungano il numero minimo di  Due candidati Oltre ai membri eletti in base al criterio di cui sopra vengono eletti quali membri del consiglio le persone che ottengono in valore assoluto il maggior numero di preferenze (escluse le persone di cui al punto precedente).

5) E’ previsto che da ogni lista possa essere eletto un numero massimo complessivo di tre persone.

E’ prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi

I membri eletti del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio ha facoltà di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, ad eccezione di quelli per Statuto demandati all’Assemblea.

Inoltre può previa delibera, delegare senza limitazione alcuna, per lo svolgimento di determinate e particolari attività al fine di snellire o migliorarne l’attuazione, i propri poteri a singoli componenti del consiglio eo a  comitati esecutivi appositamente costituiti. L’attribuzione di tali poteri dovrà risultare da verbale del consiglio ed i comitati delegati dovranno attenersi al mandato loro conferito.

I comitati e/o delegati dovranno inoltre relazionare per scritto ed informare il consiglio sull’attività svolta con cadenza mensile.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei dodici componenti eletti nel comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti in base ai criteri dettati per l’elezione, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dello stesso comitato;  nell’impossibilità di attuare detta modalità, il comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ratifica inoltre con le medesime modalità statutarie, l’ingresso e l’esclusione dei membri componenti il Consiglio dei Capodieci, che annualmente si alternano.

Ove decada oltre la metà dei membri eletti del comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato. L’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro 60 giorni dalla data dello

scioglimento del consiglio da parte del Presidente (se non dimissionario) o di un vice Presidente ovvero del membro del comitato più anziano. Qualora le dimissioni riguardino l’intero consiglio provvederà alla convocazione il Presidente dimissionario.

Il comitato nomina tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice Presidenti con specifiche deleghe un Segretario ed un Tesoriere (questi ultimi, possono essere scelti anche al di fuori dei soci o dei componenti del Consiglio Direttivo stesso).

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare quanto si verifica nelle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento, da un punto di vista amministrativo, dell’associazione  e cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e  ne tiene idonea contabilità.

Al Comitato Direttivo spetta di:

1) Promuovere iniziative ed attuare i provvedimenti atti a conseguire gli scopi fissati nello Statuto e si occupa della gestione della Famiglia;

2) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

3) Predisporre  il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;

4) Nominare il Presidente, il vice Presidente e il Segretario;

5) Deliberare sulle domande di nuove adesioni;

6) Sostituire i membri che, per almeno tre volte consecutive siano stati ingiustificatamente assenti alle adunanze del consiglio stesso o che per qualsiasi ragione abbiano cessato farne parte con i candidati che, nell’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo di ogni ma nicchia, nella graduatoria si sono collocati, per i voti ottenuti, immediatamente dopo gli eletti.

7) Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga  opportuno e quando almeno due terzi dei suoi componenti ne faccia richiesta ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza  dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, oppure in via del tutto eccezionale mediante convocazione telefonica, almeno quattro giorni prima della data della riunione, con la comunicazione di ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del comitato.

I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti.

 

ART. 12 - LE MANICCHIE

A fini meramente organizzativi la Famiglia si avvale nell’espletamento delle sue funzioni periferiche, delle cosiddette Manicchie organismi sorti spontaneamente e depositari di sentimenti di solidarietà e spirito ceraiolo.

Esse rappresentano delle Istituzioni ceraiole esistenti sul territorio e nello specifico sono comunemente identificate in:

- San Pietro;

- Sant’Agostino;

- San Martino;

- Padule;

- Piana;

- Semonte.

L’indicazione e la denominazione delle stesse può variare in base a modifiche dei principi di spontaneità che le hanno originate e che le governano.

Le singole Manicchie provvedono all’organizzazione del cero di San Giorgio in collaborazione con le altre Manicchie e con la Famiglia, organizzano sul proprio territorio riunioni e festeggiamenti con l’intento di promuovere l’amicizia fra ceraioli e la pratica del cero fra i più giovani.

Ogni Manicchia, in sede di rinnovo del Comitato Direttivo provvede all’indicazione di un elenco di soci da sottoporre al voto da parte dell’Assemblea dei soci.

 

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente o in assenza di quest’ultimo, al membro anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Al Presidente dell’associazione compete sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali per motivi di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente ogni anno redige la relazione morale dell’associazione, contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione sociale, economica e finanziaria della Famiglia. La relazione costituisce un allegato del rendiconto economico e finanziario.

 

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

L’assemblea dei soci nomina il Collegio dei Revisori o un Revisore unico, anche società.

Il collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e può essere integrato da due membri supplenti.

Entrambi gli organi scelti nelle forme previste dal presente statuto, rispondono del loro operato  all’Assemblea generale dei soci.

Almeno uno tra i membri del Collegio e il Revisore Unico eletti dall’Assemblea dei Soci dovranno essere scelti tra  i Revisori  Legali  dei Conti  iscritti nell’apposito  albo nazionale.

Nel suo seno il collegio dei Revisori elegge un Presidente tra i membri iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori ed un Segretario al quale viene affidata la stesura dei verbali. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche all’interno della Famiglia,  e deve rispondere ai requisiti d’indipendenza previsti dalla legge.

Il collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili.

I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea, alle quali il collegio presenta la relazione annuale sul rendiconto consuntivo.

I Revisori possono partecipare  anche alle riunioni del consiglio della Famiglia e dei vari comitati, con solo potere consultivo.

 

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da Sei membri (uno per manicchia) nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta  scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti, e il suo arbitrato è inappellabile.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

ART. 16  - IL CONSIGLIO DEI CAPODIECI

Si costituisce in seno alla Famiglia tra i soci.

Sono membri di diritto gli ultimi 6 (sei) capodieci (l’ultimo di ogni Manicchia) che siano in regola con i requisiti di socio ordinario per l’anno.

La carica di membro di tale organo per tali soggetti ha durata di 6 anni a decorrere dall’elezione a capodieci e cessa automaticamente con il subentro del successivo capodieci eletto nella stessa Manicchia.

Fanno eccezione i casi nei quali un membro di diritto del Consiglio Direttivo sia anche Presidente dello stesso: in tale caso, il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale ovvero alla cessazione dalla carica di Presidente dello stesso.

Il consiglio così costituito in seno alla Famiglia, garantisce lo scambio di informazioni  tra istituzione e componente ceraiola, al fine  armonizzare  le attività  statutarie di entrambi.

I membri del Consiglio possono partecipare alle riunioni del Consiglio della Famiglia e dei vari Comitati,  con solo  parere consultivo.

La carica di membro del Consiglio dei Capodieci non è compatibile con altre cariche associative per tanto in caso di elezione a capodieci lo stesso membro si riterrà decaduto dalla carica ricoperta a quel momento e sarà sostituito in base alle disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio dei Capodieci, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea, seguendo quanto contemplato e normato  dal presente Statuto.

Inoltre, il consiglio dei Capodieci si impegna   e garantisce  la presenza  e la fattiva  collaborazione del Capodieci di Brocca,  agli impegni Istituzionali della Famiglia e delle altre realtà Ceraiole  secondo gli usi  e tradizione.

 

ART. 17 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene e conserva libri verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Comitato Direttivo e del collegio dei Revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione.

I libri dell’associazione, le deliberazioni e i rendiconti sono consultabili dai soci che ne facciano motivata istanza.

 

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti, convocati in Assemblea straordinaria.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In tutti i casi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è previsto l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co. 190 della legge 23 dicembre 1996,  n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 19 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualsiasi carica ricoperta all’interno della Famiglia non dà diritto a compensi di alcuna natura.

La carica, di Presidente, non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, per un’ulteriore nomina dopo la seconda dovranno trascorrere non meno di tre anni.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

 

F.TI: SALCIARINI Patrick

      FIORUCCI Vittorio

      Leonardo LUPIDI Notaio